giovedì 23 ottobre 2008

CAMPANIA INFELIX: STORIA DI UNA RIBELLIONE
Immaginate un futuro distopico. Uno strano mondo in cui si decide di premiare con finanziamenti statali chi brucia i rifiuti invece di riciclarli. Chi produce diossina, polveri ultrasottili e ceneri tossiche. E immaginate anche una terra benvoluta dal sole e dal mare, ma molto meno dal governo degli uomini. E una potente azienda privata che decide di guadagnare più soldi possibili dall’incenerimento. E così, con l’aiuto di governatori di destra e di sinistra e la pressione delle banche vince l’appalto per gestire tutti i rifiuti. Ma vince con l’imbroglio, facendo l’offerta peggiore per la salute dei cittadini, cambiando in corso d’opera le regole del gioco, cancellando perfino delle righe dal contratto. Il governatore di "sinistra" dirà di non averlo letto quel contratto. In fondo quelle due pagine valevano solo un miliardo di euro e il benessere di tutti i cittadini. Ma la grande azienda non si accontenta, vuole bruciare tutto il possibile e, in attesa di avere i forni, mette nel combustibile tutto quello che raccoglie, perfino quello che non dovrebbe andarci, perfino le cose umide e marce. Arriva a sabotare i suoi stessi impianti per riuscirci! Perché la pagano a tonnellate. E con queste balle di combustibile comincia a edificare una città, un enorme città della monnezza. E’ una città invivibile per gli esseri umani, ma non per le banche, che cominciano a quotarla. Già ora vale più di un miliardo di euro. Naturalmente la grande azienda sa di non poter mangiare da sola. In quella terra ci sono predoni rapaci, abituati a farsi pagare per interrare ovunque rifiuti tossici. Bisogna tenerli a bada. Una mano la danno ancora i governanti: l’impresa può scegliere a suo piacimento dove mettere le discariche, disinteressandosi delle conseguenze sulla natura e sui cittadini. Si possono così fittare i terreni dei predoni e comprare le loro discariche. Si permette loro di sversare rifiuti speciali nelle discariche autorizzate per quelli ordinari e perfino di metterli nelle balle di combustibile, così pesano di più. La grande impresa privata, in nome del denaro, sta mettendo le basi per un’opera grandiosa: il più grande disastro ambientale dell´Europa occidentale, i più alti tassi tumorali, il 45% di tutto il suolo inquinato dell’intera nazione è qui. Mancano ancora dei tasselli, bisogna accontentare i camerieri dei potenti, quelli che preparano le pietanze e quelli che ne certificano la bontà: burocrati e docenti universitari. Ma con questi si fa prima, basta gratificarli di consulenze ben pagate, centinaia di migliaia di euro. E poi c´è L´Emergenza, il grande film che va in replica da quindici anni, appassionando e spaventando milioni di spettatori. La scenografia é povera e trash, con milioni di sacchetti di immondizia, ma il successo è mondiale e l’effetto garantito. Così lo spettacolo viene continuamente ri-finanziato. Ansia, Scandalo e Miracolo sono i tre atti principali. Con virtuosa simmetria emozionale, ogni atto prepara ciclicamente i successivi. Eppure la gente comincia a ribellarsi. Non le va proprio di ammalarsi o di veder disintegrata la sua terra. Qualcuno è anche stufo di vedere sempre lo stesso film. Ha imparato che ci sono metodi alternativi all’autodistruzione, come la raccolta differenziata, il riciclaggio dei materiali, il trattamento "a freddo". E questi metodi sono stati boicottati per denaro. Tanti sentono puzza di tradimento, o forse è solo la puzza dei rifiuti. Ecco che si rivoltano. Si rivoltano e non gli importa niente se gli amici dei potenti ribaltano su di loro la responsabilità di tutto: eco-fondamentalisti li chiamano. Forse lo sono. Ma eco-fondamentalisti della propria sopravvivenza e della propria dignità. Addirittura, della democrazia. E non si riesce a tenerli a bada... Finchè arriva un predone più grande e potente. Sfrutta il momento più emozionante, "l’atto del miracolo", quello in cui i sacchetti improvvisamente scompaiono, per riscrivere ancora le regole. Quello che altrove è bianco qui sarà nero, quello che altrove è pericoloso qui non lo è più. E’ un apoteosi: più discariche, più forni, più soldi e niente regole inutili. Basta con tutti questi regolamenti sulla salute, sull’ambiente, perfino sulla sicurezza del lavoro. Stavolta sarà un suo emissario a decidere tutto, a stabilire come, quando e dove. Niente paura: è uno che ha già dimostrato di saper trattare gli amici. Oppure volete che ritornino i sacchetti, che bussino alla porta di casa, che si infilino dalla finestra del bagno?! Per chi non è ancora convinto ci sarà l´esercito, che gioca da mesi una bizzarra guerra ai rifiuti, ma, si sà, è più bravo a farla agli esseri umani. Tuttavia gli eco-fondamentalisti resistono. Sono insegnanti, agricoltori, studenti, precari e perfino sbandati. In comune hanno ben chiari i nomi di questa favola distopica: Impregilo, Rastrelli, Bassolino, Ecomafie, Confindustria, Bertolaso, Berlusconi... E i luoghi: Acerra, Giugliano, Savignano, Andretta, Terzigno, Gianturco, Serre, Pianura, Ponticelli... Chiaiano è tra questi. Un luogo densamente popolato nell´area metropolitana di Napoli. Incuneato tra l’area ospedaliera e un parco naturale. Il grande predone vuole costruirci un´enorme discarica su cui campeggerà il cartello "buona per tutto". Solo che migliaia di eco-fondamentalisti continuano a mobilitarsi per salvare la Campania dagli speculatori e dagli eserciti: è lo Jatevenne Movement. Siamo donne e uomini che hanno smesso di essere spettatori per sentirsi finalmente una comunità.
La nostra lotta è appena cominciata.
RETE CAMPANA SALUTE E AMBIENTE

1 commento:

Anonimo ha detto...

Comunicato Stampa

'Sulla tragedia di S.Arcangelo, Bertolaso versa lacrime di coccodrillo. Perchè la legge sull'emergenza rifiuti votata a luglio deroga anche ai regolamenti sulla sicurezza del lavoro e favorisce le morti bianche!!'

Bertolaso che piange la tragedia di S. Arcangelo Trimonte ha davvero una bella faccia di bronzo! Quella tragedia può ripetersi in tutti i luoghi dove sta operando il Commissariato e anche a Chiaiano e non solo per i rischi geomorfologici da tempo denunciati dagli esperti del comitato di cittadini.
Parliamo proprio dei regolamenti che tutelano la sicurezza sul lavoro! Bertolaso, Berlusconi e lo stesso presidente Napolitano, caldeggiando, promuovendo e controfirmando l'ultimo decreto emergenziale sui rifiuti, nella loro follia 'emergenzialista' , hanno messo in conto anche qualche morte bianca!

Infatti la legge 14 luglio 2008 n.123: 'Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile', all'articolo 18 prevede espressamente (tra le tante deroghe alle norme sulla salute e sull'ambiente) , la possibilità di agire in deroga anche alla sicurezza sul lavoro!

In particolare di derogare al rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro», articoli 18, 46, 225 e allegati.

Si voleva evidentemente impedire che qualche magistrato bloccasse i cantieri delle discariche perchè non sono rispettate le norme di sicurezza. E' come chi per non vedere la febbre rompe il termometro! Il problema così non diventa il modus operandi eventualmente illegale e pericoloso delle imprese coinvolte dal Commissariato, ma chi lo denuncia o chi applica la legge!

Comitati contro la discarica di Chiaiano e Marano -
Rete Campana Salute e Ambiente

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Per chi non lo sa, ecco cosa prescrivono gli articoli a cui si è scelto di derogare (riguardano gli obblighi del datore di lavoro sulla sicurezza, la prevenzione incendi e le altre norme di protezione):

Art. 18. Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

1. Il datore di lavoro, che esercita le attivita' di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attivita' secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.
b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacita' e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
d)fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
e) prendere le misure appropriate affinche' soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonche' delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
g) richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinche' i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
i) informare il piu' presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attivita' in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), nonche' consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r);
p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
r) comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;
t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonche' per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attivita' , alle dimensioni dell'azienda o dell'unita' produttiva, e al numero delle persone presenti;
u) nell'ambito dello svolgimento di attivita' in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalita' del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
v) nelle unita' produttive con piu' di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;
z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

aa) comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
bb) vigilare affinche' i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneita'.

2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:

a) la natura dei rischi;
b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali;
e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazion e tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dalpresente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.

Art. 46. Prevenzione incendi

1. La prevenzione incendi e' la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statuale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumita' delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente.

2. Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumita' dei lavoratori.

3. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi di cui al presente decreto, i Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o piu' decreti nei quali sono definiti:

a) i criteri diretti atti ad individuare:
1) misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
2) misure precauzionali di esercizio;
3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
4) criteri per la gestione delle emergenze;

b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.

4. Fino all'adozione dei decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998.

5. Al fine di favorire il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, ed ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, con decreto del Ministro dell'interno sono istituiti, presso ogni direzione regionale dei vigili del fuoco, dei nuclei specialistici per l'effettuazione di una specifica attivita' di assistenza alle aziende. Il medesimo decreto contiene le procedure per l'espletamento della attivita' di assistenza.

6. In relazione ai principi di cui ai commi precedenti, ogni disposizione contenuta nel presente decreto legislativo, concernente aspetti di prevenzione incendi, sia per l'attivita' di disciplina che di controllo, deve essere riferita agli organi centrali e periferici del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Restano ferme le rispettive competenze di cui all'articolo 13.

7. Le maggiori risorse derivanti dall'espletamento della funzione di controllo di cui al presente articolo, sono rassegnate al Corpo nazionale dei vigili per il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.

Art. 225. Misure specifiche di protezione e di prevenzione

1. Il datore di lavoro, sulla base dell'attivita' e della valutazione dei rischi di cui all'articolo 223, provvede affinche' il rischio sia eliminato o ridotto mediante la sostituzione, qualora la natura dell'attivita' lo consenta, con altri agenti o processi che, nelle condizioni di uso, non sono o sono meno pericolosi per la salute dei lavoratori. Quando la natura dell'attivita' non consente di eliminare il rischio attraverso la sostituzione il datore di lavoro garantisce che il rischio sia ridotto mediante l'applicazione delle seguenti misure da adottarsi nel seguente ordine di priorita':

a) progettazione di appropriati processi lavorativi e controlli tecnici, nonche' uso di attrezzature e materiali adeguati;
b) appropriate misure organizzative e di protezione collettive alla fonte del rischio;
c) misure di protezione individuali, compresi i dispositivi di protezione individuali, qualora non si riesca a prevenire con altri mezzi l'esposizione;
d) sorveglianza sanitaria dei lavoratori a norma degli articoli 229 e 230.

2. Salvo che possa dimostrare con altri mezzi il conseguimento di un adeguato livello di prevenzione e di protezione, il datore di lavoro, periodicamente ed ogni qualvolta sono modificate le condizioni che possono influire sull'esposizione, provvede ad effettuare la misurazione degli agenti che possono presentare un rischio per la salute, con metodiche standardizzate di cui e' riportato un elenco meramente indicativo nell'allegato XLI o in loro assenza, con metodiche appropriate e con particolare riferimento ai valori limite di esposizione professionale e per periodi rappresentativi dell'esposizione in termini spazio temporali.

3. Quando sia stato superato un valore limite di esposizione professionale stabilito dalla normativa vigente il datore di lavoro identifica e rimuove le cause che hanno cagionato tale superamento dell'evento, adottando immediatamente le misure appropriate di prevenzione e protezione.

4. I risultati delle misurazioni di cui al comma 2 sono allegati ai documenti di valutazione dei rischi e resi noti ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori. Il datore di lavoro tiene conto delle misurazioni effettuate ai sensi del comma 2 per l'adempimento degli obblighi conseguenti alla valutazione dei rischi di cui all'articolo 223. Sulla base della valutazione dei rischi e dei principi generali di prevenzione e protezione, il datore di lavoro adotta le misure tecniche e organizzative adeguate alla natura delle operazioni, compresi l'immagazzinamento, la manipolazione e l'isolamento di agenti chimici incompatibili fra di loro; in particolare, il datore di lavoro previene sul luogo di lavoro la presenza di concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili o quantita' pericolose di sostanze chimicamente instabili.

5. Laddove la natura dell'attivita' lavorativa non consenta di prevenire sul luogo di lavoro la presenza di concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili o quantita' pericolose di sostanze chimicamente instabili, il datore di lavoro deve in particolare:

a) evitare la presenza di fonti di accensione che potrebbero dar luogo a incendi ed esplosioni, o l'esistenza di condizioni avverse che potrebbero provocare effetti fisici dannosi ad opera di sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili;
b) limitare, anche attraverso misure procedurali ed organizzative previste dalla normativa vigente, gli effetti pregiudizievoli sulla salute e la sicurezza dei lavoratori in caso di incendio o di esplosione dovuti all'accensione di sostanze infiammabili, o gli effetti dannosi derivanti da sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili.

6. Il datore di lavoro mette a disposizione attrezzature di lavoro ed adotta sistemi di protezione collettiva ed individuale conformi alle disposizioni legislative e regolamentari pertinenti, in particolare per quanto riguarda l'uso dei suddetti mezzi in atmosfere potenzialmente esplosive.

7. Il datore di lavoro adotta misure per assicurare un sufficiente controllo degli impianti, apparecchi e macchinari, anche mettendo a disposizione sistemi e dispositivi finalizzati alla limitazione del rischio di esplosione o dispositivi per limitare la pressione delle esplosioni.

8. Il datore di lavoro informa i lavoratori del superamento dei valori limite di esposizione professionale, delle cause dell'evento e delle misure di prevenzione e protezione adottate e ne da' comunicazione, senza indugio, all'organo di vigilanza.

... e tutti gli allegati!

Autore:
Rete Campana Salute e Ambiente