venerdì 9 marzo 2012

ULTIM'ORA: il TAR Campania nega la sospensiva per l'aumento dei conferimenti in cava SARI chiesto dal Comune di Terzigno

Purtroppo il TAR Campania nega la sospensiva per l' ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA N.775732/2011 DI GESTIONE DISCARICA RIFIUTI in cava SARI a Terzigno (ottimizzazione gestionale=aumento delle quantità conferite)

N. 00352/2012 REG.PROV.CAU.
N. 00541/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 541 del 2012, proposto da:

Comune di Terzigno in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dagli avv. Maria Rosaria Esposito, Maria Stanziano, con domicilio eletto presso Ciro Laviano in Napoli, piazza Muzii N.16;

contro
Regione Campania in Persona del Presidente P.T., rappresentato e difeso dagli avv. Maria D'Elia, Angelo Marzocchella, con domicilio eletto presso Maria D'Elia in Napoli, via S.Lucia, 81; 
nei confronti di
S.A.P.N.A. Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A., rappresentato e difeso dall'avv. Bruno Cimadomo, con domicilio eletto presso Bruno Cimadomo in Napoli, via F.Lomonaco N. 3; Ecodeco S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Silvano Tozzi, Luca Tozzi, con domicilio eletto presso Luca Tozzi in Napoli, via Toledo N. 323; Asia Napoli Spa, rappresentato e difeso dall'avv. Alfonso Erra, con domicilio eletto presso Alfonso Erra in Napoli, via F. del Carretto N.26, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Napolitano, con domicilio eletto presso Andrea Napolitano in Napoli, via F.Del Carretto N.26; 
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento della giunta regionale della campania n.775732/2011 di gestione discarica rifiuti; e di ogni altro atto connesso e conseguente

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Campania in Persona del Presidente P.T. e di S.A.P.N.A. Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. e di Ecodeco S.r.l. e di Asia Napoli Spa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2012 il dott. Francesco Guarracino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato ad un primo sommario esame che l’oggetto del presente giudizio cautelare è ristretto all’assenso alla realizzazione delle opere di ottimizzazione gestionale di cui all’impugnato provvedimento prot. 0775732 del 13 ottobre 2011 del dirigente regionale del Settore Provinciale Ecologia, restando perciò estranei alla causa i profili inerenti la corretta gestione della discarica, e che in particolare è contestato che l’innalzamento di quattro metri del livello originario del sito costituisca modifica non sostanziale della Autorizzazione integrata ambientale del 2009, in quanto tale non soggetta all’onere di una nuova domanda di autorizzazione ex art. 29 nonies, comma 2, D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
Considerato a questo riguardo che, con riferimento alla definizione di modifica sostanziale dettata specificamente per l’A.I.A. dall’art. 5 comma 1 lett. l-bis) del D.lgs,. 3 aprile 2006, n. 152, il Comune ricorrente appare dedurre in termini soltanto generici ed ipotetici il superamento delle soglie di cui all’allegato VIII alla parte II del d.lgs. 152/06, alle quali fa rinvio la norma suddetta per tracciare il discrimine tra modifiche non sostanziali e modifiche sostanziali;
Considerato, al medesimo riguardo, che, con riferimento alla definizione di variante sostanziale dettata all’art. 12 della DGRC n. 1411 del 27 luglio 2007, pubblicata nel BURC n. 46 del 20 agosto 2007, secondo cui «la variante sostanziale si configura allorquando si incrementano significativamente strutture e/o superfici e/o capacità produttiva degli impianti approvati e/o le fasi della gestione dei rifiuti; sono altresì da considerarsi varianti sostanziali …. le integrazioni di tipologie di rifiuti da stoccare e/o trattare in quantità eccedente il 15% delle tipologie già autorizzate», la variante per cui è causa, allo stato degli atti, non appare determinare un incremento “significativo” della struttura, della superficie ovvero della capacità produttiva (da riferirsi evidentemente ai rifiuti da trattare o da stoccare) originarie, perseguendo il sopralzo del piano sommitale della discarica l’obiettivo di compensare la riduzione delle volumetrie disponibili per il conferimento di rifiuti determinata dall’incremento dell’uso di inerti di copertura a far data dall’ottobre 2010 e tenendo presente la stessa A.I.A. del 2009 il fenomeno dell’autocompattamento nel tempo del materiale conferito;
Considerato, sul piano delle censure procedimentali, che non appare irragionevole che il dirigente possa convocare la Commissione tecnico-istruttoria anche solo per acclarare o confermare che il progetto in esame non integri gli estremi di una modifica sostanziale;
Ritenuto, per tali ragioni, la insussistenza dei necessari profili di fondatezza per l’accoglimento della domanda cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) respinge la domanda cautelare. ---
Spese al definitivo. ---
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2012 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Guida, Presidente
Fabio Donadono, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
http://vesuvionline.ilcannocchiale.it/
IL PRESIDENTE


Nessun commento: