La legge comunitaria 2009, approvata definitivamente in Senato il 12 maggio, interviene sul decreto legislativo 231/2001 con l'approvazione di diversi provvedimenti di rango sovranazionale che spaziano dalle direttive alle decisioni quadro.
Con l'approvazione dell'articolo 19 si prevede la responsabilità in sede penale di enti, società, cooperative, eccetera per i delitti ambientali (direttiva 2008/99) e per quelli relativi all'inquinamento provocato dalle navi (direttiva 2009/123. Da molto tempo si aspettava questo intervento mediante il quale si va a tutelare, con sanzioni ex Dlgs 231/2001, un'area particolarmente rilevante e fino a ora non soggetta a una tutela così rilevante.
Punto di partenza della direttiva è rappresentato dal fatto che «La comunità è preoccupata per l'aumento dei reati ambientali e per le loro conseguenze, che sempre più frequentemente si estendono al di là delle frontiere degli Stati in cui i reati vengono commessi. Questi reati rappresentano una minaccia per l'ambiente ed esigono pertanto una risposta adeguata » (direttiva 2008/99/CE, secondo considerando).
Proprio in considerazione del fatto che le esigenze connesse alla tutela dell'ambiente esigono risposte ulteriori rispetto a quelle finora messe in campo e che si sono dimostrate non sufficienti per la sua salvaguardia sia il parlamento che il consiglio europeo hanno deciso di procedere a un rinforzo delle norme a tutela attuato mediante provvedimenti di natura penale «sono indice di una riprovazione sociale di natura qualitativamente diversa rispetto alle sanzioni amministrative o ai meccanismi risarcitori di diritto civile? e sono maggiormente dissuasive per le attività che danneggiano l'ambiente, che generalmente provocano o possono provocare un deterioramento significativo della qualità dell'aria, compresa la stratosfera, del suolo, dell'acqua, della fauna e della flora, compresa la conservazione delle specie» (direttiva 2008/99/CE, terzo e quinto considerando) .
La lettera a), secondo comma, dell'articolo 19 della comunitaria 2009 stabilisce che gli emanandi decreti legislativi dovranno introdurre tra i reati di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 le fattispecie criminose indicate nelle predette due direttive.
La successiva lettera b) prende in esame i principi di delega rispetto alle sanzioni da infliggere al soggetto collettivo stabilendo di «prevedere, nei confronti degli enti nell'interesse o a vantaggio dei quali è stato commesso uno dei reati di cui alla lettera a), adeguate e proporzionate sanzioni amministrative pecuniarie, di confisca, di pubblicazione della sentenza ed eventualmente anche interdittive, nell'osservanza dei principi di omogeneità ed equivalenza rispetto alle sanzioni già previste per fattispecie simili, e comunque nei limiti massimi previsti dagli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni».
Accanto alle diverse attività che possono determinare un reato, la direttiva stabilisce che gli stati membri dovranno prevedere la punibilità in sede penale delle due condotte di favoreggiamento ed istigazione a commettere intenzionalmente le attività di cui all'articolo 3.
Elemento assolutamente rilevante della futura disciplina è che le predette attività debbano essere qualificate illecite non solo qualora siano poste in essere con intenzionalità, ma anche con colpa grave.
La seconda disposizione della legge comunitaria 2009 che prevede delle modifiche al Dlgs 231/2001 è rappresentato dall'articolo 52 in base al quale il governo è delegato ad adottare entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge, i decreti legislativi per l'attuazione di rilevanti decisioni quadro in tema di:
• lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti (decisione quadro 2001/413/Gai);
• rafforzamento del quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali (decisione quadro 2002/946/Gai);
• e, infine, in relazione alla fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti (decisione quadro 2004/757/Gai) per le quali si prevede di «introdurre tra i reati di cui alla sezione III del capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, le fattispecie criminose indicate nelle decisioni quadro di cui al comma 1 del presente articolo, con la previsione di adeguate e proporzionate sanzioni pecuniarie e interdittive nei confronti degli enti nell'interesse o a vantaggio dei quali è stato commesso il reato».
Luigi Fruscione - Benedetto Santacroce
Fonte: www.ilsole24ore.com - 14 giugno 2010
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