A questo punto i sottoscritti si chiedono di chi è la eventuale responsabilità del disastro ambientale e chi pagherà per quest’atto scellerato.
Orbene, in siffatto contesto appare purtroppo necessario denunciare anche la colpevole inerzia di tutti quei soggetti che continuano ad omettere i dovuti quanto urgenti atti rientranti nelle loro rispettive competenze e che si impongono per le ovvie ragioni di igiene e salute configurando l’ipotesi di cui all’art. 328 c.p.
Il reato di rifiuto di atti di ufficio da parte di pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio, disciplinato dall’art. 328 c.p., ricorre ogniqualvolta venga denegato un atto, non ritardabile, alla luce delle esigenze prese in considerazione e protette dall’ordinamento, quali sono certamente quelle afferenti all’igiene e alla salute.
Sul punto occorre sottolineare che la fattispecie del rifiuto del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio di compiere un atto di ufficio è integrata non solo quando vi sia una sollecitazione soggettiva concretatasi in una richiesta o in un ordine e il comportamento del soggetto attivo si ponga come risposta “negativa” ad essi, esplicita o implicita, ma anche, indipendentemente da una richiesta o da un ordine, quando sussista un’urgenza sostanziale, impositiva dell’atto, resa evidente dai fatti oggettivi posti all’attenzione del soggetto obbligato ad intervenire, di modo che l’inerzia soggettiva del medesimo assuma la valenza di rifiuto.
In altri termini, la nozione di rifiuto è integrata a fronte di una qualsivoglia sollecitazione esterna, che ben può essere costituita anche dall’evidente sopravvenienza di uno dei presupposti oggettivi che richiedono l’intervento dell’agente pubblico.
Sicché alla sopravvenienza di una urgenza sostanziale impositiva dell’atto, resa evidente dalla concreta situazione reale, l’inerzia omissiva dell’agente pubblico assume intrinsecamente valenza di rifiuto, integrando così la condotta punitiva della norma, considerato che la volontà di non compiere l’atto può essere manifestata anche in maniera implicita, atteso che il rifiuto di atti d’ufficio non richiede che sia espresso in modo solenne o formale, ma ben può essere espresso anche dalla silente inerzia del pubblico ufficiale (Cass. Pen., VI, 11/05/1998, 5482; Cass. Pen., VI, 10/10/2000, 10538; Cass. Pen., 24/01/2004, 2510; Cass., pen., VI, 22/05/2006, n. 1757; Cass. Pen. VI, 08/02/2010, n. 4995).
I sottoscritti denunciano per eventuale inerzia il sindaco di Terzigno e i sindaci dei paesi limitrofi alla discarica i quali pur essendo venuti a conoscenza del disastro ad oggi non hanno mosso un dito a tutela della salute dei cittadini. (stiamo parlando che oltre all’inquinamento dell’aria dovuta alle nano particelle volatili dei gas sprigionati dalla spazzatura, nonché alle polveri sottili ricche di diossina delle ceneri arrivate dall’inceneritore di Acerra, adesso si è aggiunto il dato certificato dal gestore della discarica che anche l’acqua che irriga i campi è avvelenata).
A nostro giudizio i sindaci tempestivamente avrebbero dovuto chiedere a chi di dovere il sequestro della discarica, nonché la messa in sicurezza della stessa e la bonifica immediata del sito ed allo stesso tempo effettuare delle ordinanze, affinché i prodotti nocivi alla salute irrigati con le acque avvelenate dalla falda non raggiungano i mercati ed eventualmente ordinare la distruzione delle piantagioni esistenti.
I sottoscritti denunciano l’eventuale comportamento omissivo assunto dagli organi che dovrebbero tutelare la salute dei cittadini “diritto costituzionale” in ordine:
- Presidenza del Consiglio dei Ministri
- ASL Napoli 3, Direzione Generale e dirigenti competenti
- ARPAC di Napoli , Direzione e uffici competenti
- Regione Campania, Presidente e Assessori e uffici competenti
- Provincia di Napoli ., Presidente e Assessori e uffici competenti
- Prefettura di Napoli e uffici competenti
- ASIA Napoli S.p.a.
- Ministero dell’Interno; Ministero della Salute; Ministero dell’Ambiente e uffici competenti
- Sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega alla Protezione civile e uffici competenti
- Enti locali,
anche ai sensi del combinato disposto dell’art. 32 L. 833/1978 (Funzioni d’igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria) ed art. 117 DLgv 112/1998 (interventi d’urgenza) le cui comunità sono danneggiate in varia misura ed a vario titolo dagli effetti derivanti dalla realizzata discarica.
Altresì, preso atto del danno grave ed irreparabile, della compromissione permanente di un territorio destinato a riserva naturalistica a seguito della costituzione del Parco Nazionale del Vesuvio, delle aree limitrofe, del nocumento per coloro che in dette aree vivono ed esercitano le proprie attività nonché usufruiscono anche della falda acquifera sottostante e sono esposti ad ogni altro pericolo per la salute derivante dalla discarica e dal transito dell’enorme numero di automezzi per il trasporto dei rifiuti e sussistendo l’attuale e concreto pericolo che la libera disponibilità della stessa area possa aggravare o protrarre le conseguenze dei reati perpetrati ovvero agevolare la commissione di altri reati si chiede che la S.V. voglia richiedere, al G.I.P. competente, di disporre, ai sensi dell’art. 321 c.p.p. il sequestro preventivo dell’area in località Pozzelle nel Comune di Terzigno, denominata discarica Sari.
I sottoscritti invitano la Procura a fare un ‘indagine e condannare gli eventuali colpevoli del disastro ambientale.
Sollecitare interventi tempestivi per la riduzione del disastro ambientale, da parte di tutti quegli enti che hanno competenza e che invece hanno ficcato la testa nella sabbia condannando a morte noi cittadini dei comuni adiacenti alla discarica e quanti consumano i prodotti avvelenati dalla discarica Sari che traggono le loro origini nei luoghi di produzione adiacenti alla stessa (Trecase, Boscotrecase, Boscoreale e Terzigno) e che ancora oggi si palleggiano il problema applicando la tecnica dello scarica barile.
A NOSTRO GIUDIZIO
LE ISTITUZIONI COMPETENTI DENUNCIATE HANNO IL DOVERE E L’OBBLIGO GIURIDICO DI EVITARE TALI FATTI , ESSE CON I LORO MEZZI E LE LORO COMPETENZE POSSONO INTERVENIRE A TUTELA DELLA NOSTRA SALUTE E :
1. PORRE SOTTO SEQUESTRO LA DISCARICA.
2. predisporre gli interventi sanitari opportuni,
3. effettuare il monitoraggio del territorio,
4. effettuare il sequestro della produzione agricola con relativo rimborso ai produttori,
5. l’accantonamento definitivo dell’irresponsabile progetto di apertura di una nuova discarica di rifiuti, accanto alla ex discarica SARI, così come prevista dalla legge 123,
6. effettuare l’avvio immediato delle procedure di bonifica del territorio.
LA GRAVITA’ DELLE OMISSIONI E’ ANCORA PIU’ RILEVANTE CONSIDERATO IL FATTO CHE ORMAI TUTTI CONOSCONO LA PROBLEMATICA MA NESSUNO HA MOSSO UN DITO. (LO STESSO BERLUSCONI E IL SOTTOSEGRETARIO BERTOLASO HANNO PUBBLICAMENTE RICONOSCIUTO CHE CAVA SARI NON E’ A NORMA)
In particolare, si rende noto che tali fenomeni si sono verificati addirittura davanti agli occhi delle forze dell’ordine . La discarica è un sito strategico sotto il controllo dei militari infatti la zona interessata è stata opportunamente e continuamente sorvegliata , nessuno si e’ mai potuto avvicinare ne’ e’ stato possibile sottoporre il sito a monitoraggi e ad indagini commissionate ad organismi privati indipendenti. NONOSTANTE LE NUMEROSE E RIPETUTE DENUNCE DEI COMITATI CITTADINI .
I SOTTOSCRITTI LAMENTANO E DENUNCIANO LA MANCANZA DI TRASPRENZA, L’ASSENZA DI RISPOSTE ALLE CONTINUE E SPECIFICHE RICHIESTE FATTE DAI COMITATI NEI NUMEROSI TAVOLI SITITUZIONALI NEL TEMPO MESSI IN CAMPO .
I sottoscritti denunciano, l’assenza di misure preventive all’annunciata catastrofe ambientale e il fatto che nessuna cautela e’ stata mai presa a tutela della salute pubblica, vista la continuità e persistenza del fenomeno.
Premesso che gli Enti denunciati hanno l’obbligo di impedire il verificarsi di tali fenomeni nocivi, e nulla hanno fatto in tal senso, pur essendo messi al corrente della gravità dei fatti, i denuncianti, come indicato in precedenza, chiedono si proceda, a carico di questi ultimi, ai sensi dell’art. 40 c.p. in combinato disposto con le norme incriminatrici della parte speciale del codice penale che si ritengono violate alla luce di quanto esposto.
Si richiamano, a tal fine, l’art. 32 della Costituzione, gli articoli 2043, 2050, 2051, 2053, 2059 c.c., nonché gli articoli 452 bis c.p. e s.s. in materia dei reati ambientali.
Pertanto i sottoscritti denunciano il fatto alla S.V. per tutte le conseguenze penali che vi si possano ravvisare, chiedendo che eventualmente i responsabili vengano perseguiti a norma di legge.
Chiedono di essere informati – ai sensi dell’art. 408 e 409 c.p.p. – qualora la S.V. intendesse avanzare richiesta di archiviazione onde poter fornire ulteriori elementi probatori.
Si allega copia del documento prot. 74396 del 22/07/2010 Provincia di Napoli area ambiente.
Seguono dati e firme dei denuncianti (si allega copia di documento identità valido)
Delega: per la presentazione della denuncia di cui sopra, i firmatari delegano la Sig.ra _______________________________________ nato a _____________________ il ____ / ____ /_______
1 commento:
non so come fate ma anticipate sempre tutti.
Grazie
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